La possibilità di accertare, mediante test genetici, la presenza di una predisposizione individuale a contrarre determinate patologie e più in generale la possibilità di conoscere il profilo genetico di un individuo per trarre indicazioni sul suo futuro stato di salute hanno sollevato alcune questioni di natura etica anche in ambito assicurativo. Ci si chiede se i progressi nelle conoscenze genetiche possano incidere sul sistema assicurativo, se sia lecito utilizzare test genetici per una più equa ponderazione del rischio individuale e per una più adeguata riformulazione dei calcoli attuariali sull’aspettativa di vita.
Il sistema assicurativo è favorevole a tenere sotto controllo le informazioni riguardanti la situazione genetica dei singoli nell’ambito della modulazione dei premi, allo scopo di realizzare mercati più conformi alle situazioni di rischio. Le discriminazioni che potrebbero essere messe in pratica nella sottoscrizione di un contratto potrebbero estendersi all’esclusione dalla copertura assicurativa di intere fasce di popolazione portatrici di un corredo genetico ad alto rischio1.
Il problema dell’impiego dei test genetici in ambito assicurativo è stato avvertito negli Stati Uniti prima che altrove in quanto il sistema sanitario vigente in tale Paese è basato sul sistema delle assicurazioni private, ovvero sulla stipula consensuale da parte dei privati di una varietà di polizze con compagnie assicuratrici che forniscono una copertura assicurativa per le spese mediche che derivino da infortuni o malattie2.
A livello europeo la Risoluzione del 16 marzo 1989 del Parlamento Europeo sui problemi etici e giuridici della manipolazione genetica «in merito all’analisi genomica nel campo delle assicurazioni: 19. stabilisce che le assicurazioni non hanno alcun diritto di chiedere, prima o dopo la stipulazione di un contratto assicurativo, l’esecuzione di analisi genetiche, né la comunicazione dei risultati relativi ad analisi genetiche già effettuate e che le analisi genetiche non devono diventare una condizione preliminare nella stipulazione di un contratto assicurativo; 20. ritiene che gli assicuratori non possano pretendere di essere informati sui dati genetici a conoscenza dell’assicurato; in merito all’analisi genomica nei procedimenti penali: 21. chiede che le analisi genetiche possano essere richieste nei procedimenti penali solo in via eccezionale e – esclusivamente su decisione del giudice – in settori specificamente delimitati; in tale contesto si può ricorrere solo a quelle parti di un’analisi genomica che siano importanti nella fattispecie e non consentano di trarre conclusioni sulle informazioni genetiche nel loro insieme».
Sotto l’aspetto legislativo lo scenario europeo si presenta alquanto eterogeneo, alcuni Paesi hanno emanato leggi ad hoc adottando disposizioni specifiche e vietando agli assicuratori sia di richiedere ai clienti di sottoporsi ad indagini genetiche prima della stipula del contratto, sia l’esito di test genetici già effettuati3; altri Stati non hanno messo in atto alcun intervento legislativo continuando ad applicare, anche nell’ambito delle informazioni genetiche, la disciplina sulla protezione dei dati sensibili. In questo caso, la mancanza di una normativa specifica viene in parte compensata dalla presenza Codici etici e deontologici o Linee Guida nazionali ed internazionali volte ad orientare la condotta dell’operatore che si accinge ad eseguire indagini genetiche richieste da enti di diversa natura (datori di lavori, compagnie assicurative, ecc…).
Per quanto riguarda l’Italia, già da qualche tempo è stato sviluppata una particolare disciplina di protezione legale diretta a preservare fortemente la riservatezza delle informazioni genetiche4.
L’autorizzazione generale del Garante per la protezione dei dati personali n. 2/1999 relativa al trattamento dei dati sensibili da parte di banche, assicurazioni, ecc… non permette il trattamento di dati genetici da parte di soggetti che esercitano attività assicurative; la tutela delle informazioni genetiche è parte dei diritti fondamentali della persona e il sistema pubblico non può utilizzarle per limitare la libertà e l’uguaglianza.
Sempre sul versante assicurativo, il Codice Civile italiano al capo XX riconosce alle imprese assicuratrici la possibilità di disporre delle sole informazioni sullo stato di salute attuale del contraente, il quale è tenuto a fornire al riguardo le notizie di cui è a conoscenza, con esclusione delle informazioni genetiche di carattere predittivo5. Quindi, in Italia la richiesta da parte delle compagnie di assicurazione di accedere ad alcuni dati sensibili, riguardanti il patrimonio genetico della persona hanno incontrato una ferma resistenza; a tale proposito si può ricordare anche l’art. 46 del vigente Codice di Deontologia Medica, in base al quale: «il medico non deve eseguire test genetici o predittivi a fini assicurativi od occupazionali se non a seguito di espressa e consapevole manifestazione di volontà da parte del cittadino interessato che è l’unico destinatario dell’informazione».
Alla luce di tali disomogeneità di condotta dei vari Stati europei, il 26 ottobre scorso il Consiglio d’Europa ha approvato, sotto forma di raccomandazione, un testo volto a proibire alle compagnie di assicurazione di utilizzare e richiedere test genetici per determinare premi o indennizzi assicurativi.
Il testo, pur non essendo vincolante per gli Stati, potrebbe risultare utile nel caso di ricorsi alla Corte europea dei diritti umani da parte di singoli cittadini o associazioni. Creare una casta inferiore di persone sfavorite geneticamente sarebbe inaccettabile è quindi fondamentale salvaguardare i diritti degli assicurati e garantire un corretto utilizzo dei dati inerenti la loro salute.
Silvia Pennisi
NOTE:
1. COHEN L. (1999), The Human Genome Project and the Economics of Insurance: How Increased Knowledge May Decrease Human Welfare, and What Not To Do About It, “Annual Review of Law and Ethics”, vol. 7, pp. 219-238.
2. COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA (1999), Orientamenti bioetici per i test genetici. Sintesi e Raccomandazioni, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l’informazione e l’editoria, Roma, pp.,104-109.
3. I paesi coinvolti sono: Austria, Belgio, Francia, Danimarca e Lussemburgo.
4. Si veda D.lgs 196/2003, Capo V – Dati genetici – Art. 90 (Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo).
5. Si vedano art. 1897 relativo alla Dimunuzione del rischio e art. 1898 che si occupa dell’Aggravamento del rischio.
[Immagine tratta da assicuriamocibene.it]